Statuto

STATUTO “Associazione SECONDA STELLA A DESTRA”

 

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l’Associazione di volontariato denominata “Associazione SECONDA STELLA A DESTRA” che in seguito sarà denomi­nata l’organizzazione. Tale associazione è costituita ai sensi della legge 266/91, della legge regionale 15/92 e della legge regionale 47/09 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. L’organizzazione ha sede in Albisola Superiore(Sv), via Dei Levantino 50/13

Art. 2 -Principi

1. L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assen­za del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associa­zione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusiva­mente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’inter­no dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell’associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, nonchè istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell’Assemblea.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L’organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale (civile o cultu­rale) come di seguito specificato:

– attività di sostegno, recupero e “cammino insieme” ai neogenitori di figli nati con disabilità, mirata in modo particolare a permettere la condivisione, la ricerca e lo scambio reciproco delle forze necessarie ad affrontare questo nuovo inizio che per i genitori che si trovano a vivere, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, nell’isolamento, nell’inadeguatezza, nei sensi di colpa e nel dolore sono indispensabili affinché avvenga la necessaria elaborazione di ciò che da soli non sempre si riesce a fare, gestire e affrontare;

– perseguimento di progettualità specifiche dell’associazione genitori che intende essere di supporto alle famiglie con la creazione di gruppi di ascolto e Auto Mutuo Aiuto;

L’associazione intende attuare una serie di attività per il perseguimento del fine su indicato:

–        musicoterapia, stimolazioni plurisensoriali, ippoterapia, pet therapy, corsi di acquaticità per disabili, soggiorni estivi per famiglie con pianificazioni attività ludiche e riabilitazioni specifiche(psicomotricità, stimolazioni basali e visive ecc)

–        raccolta e richiesta fondi per consentire lo svolgimento delle su specificate attività istituzionali dell’associazione;

–        redazione di libri autobiografici e di testimonianze personali divulgate tramite blog, siti internet e altro;

–        promozione di spettacoli teatrali sulla disabilità dove giovani donne attrici e uomini con varie patologie invalidanti si renderanno protagonisti e comunicatori della loro esperienza.

 

 :Art. 4 – Aderenti dell’organizzazione

1. Possono aderire all’organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

3. (eventualmente si possono aggiungere specifici requisiti per gli aderenti… competenze, espe­rienze benemerenze in particolari campi di intervento sociale, civile o culturale)

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’organizzazione. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Aderenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di citta­dinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assem­blea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assem­blea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione stru­mentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

– decesso;

– dimissioni volontarie;

– sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

– mancato versamento della quota associativa per un anno;

– comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statu­to, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per dan­ni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obietti­vi dell’associazione.

3. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’in­terno della vita dell’organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

– di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

– di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;

– di usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

– a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– a pagare la quota associativa;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 7 – Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all’atto della costituzione e che saran­no inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

2. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria atti­vità da:

– quote associative e contributi degli aderenti:

– contributi da privati;

– contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

– rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro compo­nente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 8  – Organi Sociali dell’Organizzazione

1 Organi dell’Organizzazione sono:

– l’Assemblea Generale degli Aderenti;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

2. Tutte le cariche dell’Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 – Assemblea Generale degli Aderenti

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.

2. L’Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presiden­te dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il ver­bale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del gior­no, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:

–  del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

– della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.

6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richie­denti.

7. In prima convocazione l’Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costitui­ta qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta ecce­zione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell’organizzazione come previsto dall’art. 23.

10. I compiti dell’Assemblea sono:

– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

– approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

– approvare il bilancio di previsione;

– approvare il bilancio consuntivo;

– deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

– fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

– deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell’organizzazione;

– decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;

– ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

– nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, ces­sazione, estinzione dell’organizzazione).

11. Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell’art. 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a par­tecipare esperti con voto consultivo).

4. Competenze al Consiglio Direttivo:

– fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma genera­le approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

– eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;

– accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

– deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

– ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

– redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;

– assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la con­tinuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponi­bilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni dell’organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria ammini­strazione riguardanti la normale gestione dell’organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell’associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell’art. 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Il Presidente

1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 – Il Presidente:

– ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

– è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazio­ne davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12 – Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo prov­vede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risulta­to non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostitu­zione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all’emissione di mandati di pagamento per conto dell’Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell’organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art. 14 – Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori potrà essere eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo. Il collegio svolge le seguenti funzioni:

– verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni conta­bili con conseguente redazione del verbale;

– verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;

– redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri potrà essere eletto dall’Assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni ed  suoi componenti, che devono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci, tra i soci ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso.

 La decisione del Collegio deve essere comunicata al socio ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

Art. 16  – Attività Secondarie

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Art. 17 – Servizio di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l’Associazione.

Art. 18 – Dipendenti

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 19 – Collaboratori di lavoro autonomo

1. L’organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 20  – Assicurazioni

Gli aderenti all’organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 – Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capi­toli e voci analitiche. E’ composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’associazione.

Art. 22 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 – Scioglimento dell’organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni fornite dall’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 24 – Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell’11/8/1991 e dalla L.R. Liguria n. 15/2002.